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Compiti dell'Ufficio
dell'Ombudsman
Divergenze di opinione in merito al contenuto
di una polizza assicurativa, alla portata ed all'estensione
della copertura, all'ammontare dell'indennità di liquidazione,
alla colpa propria dell'assicurato o di un terzo: questi sono
solo alcuni dei possibili motivi di disaccordo con una compagnia
assicurativa.
Gli assicurati non sono, però, lasciati a sé stessi ma possono
richiedere l'aiuto dell'Ufficio dell'Ombudsman, che è a disposizione
per rispondere a domande riguardanti il diritto assicurativo
e per mediare in una situazione di conflitto al fine di trovare
una soluzione bonale.
L'Ufficio dell'Ombudsman è stato costituito più di
30 anni fa sotto forma di fondazione per iniziativa dell'Associazione
Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Dal 1° gennaio 2002 vi ha
aderito anche la Suva, che è il più importante assicuratore
infortuni della Svizzera; è stata pertanto colmata la lacuna
che esisteva in materia di assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni.
La Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata
e della Suva mette a disposizione i propri servizi gratuitamente
ed agisce in modo neutrale ed indipendente.
Tutte le principali assicurazioni private
svizzere e la Suva collaborano con l'Ufficio dell'Ombudsman.
Oltre alla sede principale di Zurigo,
sono a disposizione - a Losanna
ed a Lugano - due uffici decentralizzati
per le altre regioni linguistiche.

Competenze
dell'Ufficio dell'Ombudsman
Vogliate tenere presente che la nostra
attività consiste nella mediazione neutrale e non nella rappresentanza
su mandato di una delle parti. Non possiamo neppure svolgere
una funzione giudicante o arbitrale e neppure obbligare nessuna
delle parti ad un determinato comportamento o ad una determinata
prestazione.
Allo stesso modo non possiamo annullare o modificare le decisioni
su opposizione o le decisioni su ricorso nel campo dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni.
IMPORTANTE:
La richiesta di intervento formulata all'Ufficio
dell'Ombudsman non interrompe né prolunga la decorrenza di
un termine di prescrizione, di opposizione o di ricorso!
Affinché l'Ufficio dell'Ombudsman possa essere di aiuto
dopo l'emanazione di una decisione in ambito di assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni la documentazione deve pervenire
al più tardi 10 giorni prima dello spirare del termine
di opposizione.

Organigramma
dell'Ufficio dell'Ombudsman

Il
consiglio di fondazione
Presidente:
Avv. Rolf Schweiger,
Consigliere agli Stati
Vicepresidente:
Dott. Fulvio Caccia,
già presidente del Consiglio nazionale
Membri:
Dott. Gabi Huber,
Consigliere nazionale
Alfred Leu, CEO Generali (Svizzera) Holding
Francis Matthey, già Consigliere di Stato e già
Consigliere nazionale
Thomas Mäder
Hanspeter Seiler, già presidente del Consiglio nazionale
Silva Semadeni, già Consigliere nazionale

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