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 organigramma dell'Ufficio dell' Ombudsman - il consiglio di fondazione

 

 

Compiti dell'Ufficio dell'Ombudsman

Divergenze di opinione in merito al contenuto di una polizza assicurativa, alla portata ed all'estensione della copertura, all'ammontare dell'indennità di liquidazione, alla colpa propria dell'assicurato o di un terzo: questi sono solo alcuni dei possibili motivi di disaccordo con una compagnia assicurativa.
Gli assicurati non sono, però, lasciati a sé stessi ma possono richiedere l'aiuto dell'Ufficio dell'Ombudsman, che è a disposizione per rispondere a domande riguardanti il diritto assicurativo e per mediare in una situazione di conflitto al fine di trovare una soluzione bonale.
L'Ufficio dell'Ombudsman è stato costituito nel 1972 sotto forma di fondazione per iniziativa dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA). Dal 1° gennaio 2002 vi ha aderito anche la Suva, che è il più importante assicuratore infortuni della Svizzera; è stata pertanto colmata la lacuna che esisteva in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

La Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva mette a disposizione i propri servizi gratuitamente ed agisce in modo neutrale ed indipendente.
Tutte le principali assicurazioni private svizzere e la Suva collaborano con l'Ufficio dell'Ombudsman. Oltre alla sede principale di Zurigo, sono a disposizione - a Losanna ed a Lugano - due uffici decentralizzati per le altre regioni linguistiche.

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Competenze dell'Ufficio dell'Ombudsman

Vogliate tenere presente che la nostra attività consiste nella mediazione neutrale e non nella rappresentanza su mandato di una delle parti. Non possiamo neppure svolgere una funzione giudicante o arbitrale e neppure obbligare nessuna delle parti ad un determinato comportamento o ad una determinata prestazione.
Allo stesso modo non possiamo annullare o modificare le decisioni su opposizione o le decisioni su ricorso nel campo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

IMPORTANTE: La richiesta di intervento formulata all'Ufficio dell'Ombudsman non interrompe né prolunga la decorrenza di un termine di prescrizione, di opposizione o di ricorso!
Affinché l'Ufficio dell'Ombudsman possa essere di aiuto dopo l'emanazione di una decisione in ambito di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni la documentazione deve pervenire al più tardi 10 giorni prima dello spirare del termine di opposizione.

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Organigramma dell'Ufficio dell'Ombudsman
> Maggiori informazioni alla voce contatti

E-Mail Künzi E-Mail Caimi E-Mail Hauptsitz

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Il consiglio di fondazione

Presidente:

Avv. Rolf Schweiger, già Consigliere agli Stati

Vicepresidente:

Dott. Fulvio Caccia, già presidente del Consiglio nazionale

Membri:

Dott. Gabi Huber, Consigliere nazionale
Alfred Leu, CEO Generali (Svizzera) Holding
Francis Matthey, già Consigliere di Stato e già Consigliere nazionale
Thomas Mäder
Hanspeter Seiler, già presidente del Consiglio nazionale
Silva Semadeni, Consigliere nazionale

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